Regesto
Art. 17 cpv. 1, art. 21 cpv. 1 e art. 53 cpv. 2 LPGA ; art. 37 cpv. 3 LAINF; art. 54 CP; art. 90 cpv. 2 LCStr; riduzione delle prestazioni per un infortunio che è stato causato commettendo un crimine o un delitto; riconsiderazione; revisione.
Se il pubblico ministero ha decretato il non luogo a procedere perché l'autore è stato così duramente colpito (art. 54 CP) e se l'assicurazione contro gli infortuni ha rinunciato a una riduzione delle prestazioni secondo l'art. 37 cpv. 3 LAINF nella sua decisione di attribuzione della rendita, quest'ultimo provvedimento non appare manifestamente errato a norma dell'art. 53 cpv. 2 LPGA (consid. 5.5.3).
La questione se sia realizzata una riduzione delle prestazioni a norma dell'art. 37 cpv. 3 LAINF è una circostanza determinata nel tempo, che non può essere oggetto di una nuova valutazione nel quadro di una procedura di revisione secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, diversamente dall'aspetto della capacità lavorativa o del nesso di causalità (consid. 6.3).
Lasciata aperta la questione se l'esame pregiudiziale della fattispecie penale si scontra con le disposizioni della prescrizione penale (consid. 6.5).