Regesto
Art. 8 cpv. 1 lett. f, art. 15 cpv. 1, art. 30a cpv. 1, art. 85 cpv. 1 lett. b e d, art. 85b e art. 113 LADI : Delega di competenza agli uffici regionali di collocamento.
La delega di alcuni compiti del servizio cantonale agli uffici regionali di collocamento ( URC) (come la verifica dell'idoneità al collocamento secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI o la privazione del diritto alle prestazioni giusta l'art. 30a cpv. 1 LADI) presuppone l'esistenza di un atto legislativo formale di delega promulgato in conformità alle disposizioni cantonali sulla pubblicazione. Una delega di competenza fondata unicamente su una direttiva interna dell'amministrazione non è sufficiente e comporta la nullità della decisione amministrativa.