Regesto
La domanda dell'organo esecutivo intesa alla riduzione della rendita d'invalidità sulla base dell'art. 21 cpv. 1 LPGA (per guida in stato di ebrietà) presentata per la prima volta nel ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile, anche se la riduzione non era oggetto della decisione amministrativa né del giudizio dell'istanza precedente. L'oggetto della lite è la rendita, la riduzione del suo importo essendo un aspetto parziale. Come tale la riduzione configura un nuovo argomento di diritto nell'ambito dell'oggetto litigioso (consid. 3.4.4), che in ogni caso è ammissibile laddove la domanda di riduzione della rendita si fonda su fatti risultanti dagli atti (consid. 4.1).