Regesto
Art. 103 cpv. 1 OG. Qualitā per ricorrere formali e di merito. Consid. 1).
Art. 5 cpv. 1 e art. 6 dell'ordinanza d'esecuzione II del DF concernente l'industria orologiera svizzera. Potere d'esame delTribunale federale quanto all'interpretazione dei termini giuridici: "politica tradizionale di esportazione orologiera", e "interessi generali dell'orologeria svizzera". (Consid. 2).
- Definizione di questi termini. (Consid. 3).
- Rifiuto di autorizzare l'esportazione in Italia, nel traffico con carta di passo, sia di abbozzi greggi o parti di abbozzi allo scopo di farli trasformare in un'azienda controllata dalla richiedente, sia di stampi, utensili, piani e disegni destinati al lavoro in detta azienda. (Consid. 4).