Regesto
1. Eccezione alla natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico (consid. 1).
2. Le autorità responsabili del mantenimento dell'ordine hanno l'obbligo di intervenire, senza una precedente decisione, per ristabilire l'esercizio di un diritto fondamentale violato, non da una misura statale, bensì dal comportamento di privati cittadini? Questione lasciata indecisa, poiché nella fattispecie, il rifiuto di espellere gli occupanti abusivi è in ogni caso compatibile con l'art. 22ter Cost. (consid. 2).
3. Le autorità competenti hanno l'obbligo di eseguire una decisione che condanna gli occupanti abusivi ad evacuare i locali; esse incorrono nell'arbitrio subordinando l'esecuzione ad una condizione che non è prevista da questo giudizio (consid. 3).