Regesto a
Art. 81 cpv. 1 lett. b LTF; art. 426 cpv. 2, art. 433 cpv. 1 lett. b CPP ; legittimazione ricorsuale dell'accusatore privato con riferimento all'accollamento delle spese all'imputato a beneficio di un abbandono del procedimento.
Poiché la decisione sulle spese pregiudica la questione dell'indennizzo, l'accusatore privato dispone di un interesse giuridicamente protetto a impugnarla (consid. 4.1).
Regesto b
Art. 429 cpv. 1, art. 432 cpv. 2 e art. 436 cpv. 1 CPP ; indennizzo dell'imputato giudicato non colpevole a carico dello Stato o dell'accusatore privato?
Nei procedimenti promossi a querela di parte, non è necessario che l'accusatore privato abbia avuto una condotta temeraria o gravemente negligente perché sia tenuto a indennizzare l'imputato giudicato non colpevole. L'obbligo di indennizzo in capo all'accusatore privato (parte attiva al procedimento) è di natura dispositiva (consid. 4.2.2 e 4.2.3). In caso di abbandono del procedimento o di proscioglimento, l'indennizzo dell'imputato è assunto dallo Stato se il reato è perseguibile d'ufficio, ma (di regola) è addossato all'accusatore privato se è perseguibile a querela di parte. Se il procedimento concerne reati di azione pubblica, l'indennizzo è a carico dell'accusatore privato soccombente nella procedura di appello e dello Stato nella procedura di reclamo. Se riguarda un reato a querela di parte, in linea di principio l'accusatore privato, unico ad aver inoltrato ricorso, è tenuto all'indennizzo tanto nella procedura di appello quanto in quella di reclamo (precisazione della DTF 141 IV 476 consid. 1; consid. 4.2.4-4.2.6).
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BGE: 141 IV 476
Artikel:
Art. 81 cpv. 1 lett. b LTF,
art. 426 cpv. 2,