Regesto
Restituzione di azioni al portatore (art. 641 CC).
Se azioni al portatore appartenenti a due azionisti sono detenute da uno di essi senza essere state suddivise, i due azionisti ne sono comproprietari (analogamente a quanto avviene nel deposito collettivo presso una banca). Le azioni corrispondenti alla parte di comproprietà possono essere rivendicate senza che occorra chiedere lo scioglimento della comproprietà e procedere alla divisione conformemente all'art. 651 CC (consid. 3, 4).
La parte di comproprietà può essere trasferita a un terzo mediante delega del possesso (consid. 5).