Regesto
Art. 120 cpv. 1 lett. b LTF; art. 396 CC; determinazione dell'autorità tutoria competente in caso di conflitto intercantonale.
Nelle controversie tra cantoni relative alla competenza per l'amministrazione di una curatela è ammissibile l'azione al Tribunale federale. Le autorità tutorie del luogo dello stabilimento devono assumere l'amministrazione della curatela se il curatelato abbandona il suo precedente domicilio, entra di propria volontà nello stabilimento e manifesta, in modo riconoscibile a terzi, l'intenzione di rimanervi durevolmente (consid. 1-7).