Regesto
Società in nome collettivo. Scioglimento e liquidazione in seguito alla morte di uno dei due soci.
Le prescrizioni relative alla continuazione dell'impresa da parte del socio che rimane (art. 579 e seg. CO) si applicano per analogia quando questo socio assume la funzione di liquidatore in virtù della legge, ma non procede alla liquidazione, assumendo di fatto l'impresa per proprio conto (consid. 1).
Determinazione da parte del giudice della somma dovuta al socio uscente, rispettivamente ai suoi eredi (art. 580 CO). Principi applicabili (consid. 2).