Regesto
Art. 41 n. 1 cpv. 2 CP: condizione obiettiva della sospensione condizionale della pena.
Solo una pena privativa della libertà superiore a tre mesi effettivamente scontata prima del nuovo reato costituisce, sotto il profilo obiettivo, un ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena per il nuovo reato; non sussiste, per converso, tale ostacolo nel caso di una pena non scontata in virtù della grazia accordata al condannato.