Regesto
Art. 2 lett. a CEAG, art. 14 cpv. 2 DPA, § 4 cpv. 3 della legge tedesca fiscale sul reddito, nella versione pubblicata il 16 aprile 1997 (EStG, BGBl. I pag. 821): domanda di assistenza giudiziaria tedesca in un caso di sottrazione fiscale commessa mediante la presentazione di conti incompleti delle eccedenze delle entrate («Einnahmen-Ueberschussrechnungen»).
Di massima, l'assistenza giudiziaria non è concessa per reati fiscali (consid. 2).
Si è sempre in presenza di una truffa in materia fiscale, per la quale l'assistenza può essere concessa, allorché il contribuente presenta all'autorità fiscale documenti inesatti o incompleti ai sensi dell'art. 110 n. 5 cpv. 1 CP (consid. 3).
Nella procedura di assistenza giudiziaria è il diritto penale svizzero che determina se uno scritto presentato all'autorità fiscale estera costituisca un documento; il diritto estero determina per contro se questo documento è destinato e idoneo a servire come mezzo di prova (consid. 4a).
Il conto delle eccedenze delle entrate, ai sensi del § 4 cpv. 3 EStG del diritto tedesco, costituisce un documento ai sensi dell'art. 110 n. 5 cpv. 1 CP quando è fondato o avrebbe dovuto fondarsi su una contabilità commerciale (consid. 4b-d).
In caso contrario, la presentazione di un conto incompleto delle eccedenze delle entrate non costituisce, di per sé, un'astuzia (consid. 5).