Regesto
Art. 114 CC; appello volto al ritiro dell'azione di divorzio.
Quando entrambi i coniugi chiedono in giudizio lo scioglimento del loro matrimonio, indipendentemente l'uno dall'altra ma in modo concorde e per lo stesso motivo, ed il giudice pronuncia il divorzio, un coniuge non puň introdurre appello al solo scopo di ritirare la sua azione di divorzio (consid. 4).