Regesto
1. Cognizione del Tribunale federale (consid. 3).
2. Portata della garanzia del giudice costituzionale, in particolare di un giudice imparziale, obiettivo e senza pregiudizi secondo gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Concetto di imparzialità: valutazione oggettiva e soggettiva. Carattere eccezionale della ricusa (consid. 4).
3. Inidoneità, ai fini dell'art. 58 Cost., dei provvedimenti procedurali come tali, indipendentemente dalla loro esattezza, a fondare il dubbio oggettivo della prevenzione del giudice che li ha adottati (consid. 5a a d).
4. Conferma della giurisprudenza secondo cui affermazioni umoristiche non bastano a fondare un dubbio di parzialità e nemmeno a configurare una lesione del principio della presunzione d'innocenza codificata dalla CEDU (consid. 6).
5. Problema del possibile influsso di virulente campagne di stampa sull'imparzialità dei giudici e di conseguenza sull'equità del processo. I giudici popolari rappresentano la categoria maggiormente sottoposta al rischio di subire l'influenza dei mezzi d'informazione sfavorevoli a un imputato o a un accusato. Ruolo dell'opinione pubblica, degli organi d'informazione statali e di interventi politici. Possibile adozione d'ufficio di misure positive (consid. 7b).
6. L'accesso ai mezzi d'informazione non basta per influenzare i membri di un tribunale e mettere in dubbio la loro indipendenza e la loro obiettività. Mancanza nel caso concreto di segnali oggettivi atti a destare il dubbio che i singoli giudici (togati e popolari) possano essere stati influenzati da una campagna informativa che, sebbene spesso molto intensa, non ha mai confinato con l'unilateralità e non è stata tale da poter essere considerata sistematicamente volta all'ottenimento della colpevolezza dell'imputato. Particolare connotazione politica della vicenda (consid. 7c).
7. Importanza del giuramento e della promessa solenne deferiti dal presidente agli assessori giurati subito dopo la costituzione della corte d'assise (consid. 7c).
8. Invito - rivolto ai mezzi d'informazione - al rispetto della presunzione d'innocenza anche prima dell'inizio dei dibattimenti (consid. 7d).