Regesto
Art. 84 cpv. 2 LAINF; art. 81, art. 86 cpv. 1, art. 87, art. 89 cpv. 2 OPI ; art. 13 della Convenzione 8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali.
- Gli assegni di transizione, quali provvedimenti intesi alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di cui all'OPI, non rientrano nel novero dei temi disciplinati dalla Convenzione tra la Svizzera e la Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali.
- Giusta il diritto interno il riconoscimento di assegni di transizione ai sensi dell'art. 86 OPI presuppone la residenza effettiva in Svizzera cosě come l'intenzione di conservarla per un determinato periodo e di farne il centro delle relazioni personali.