Regesto
Art. 64 cpv. 3 e art. 64b cpv. 2 CP ; liberazione condizionale da una pena detentiva eseguita prima di una misura di internamento.
L'autoritŕ chiamata a decidere della liberazione condizionale da una pena detentiva che precede l'internamento giusta l'art. 64 cpv. 3 CP deve fondarsi sugli elementi menzionati all'art. 64b cpv. 2 CP, e cioč un rapporto della direzione dell'istituto, una perizia di un esperto indipendente ai sensi dell'art. 56 cpv. 4 CP, l'audizione di una commissione ai sensi dell'art. 62d cpv. 2 CP e l'audizione dell'autore (consid. 2).