Regesto
Un giudizio di divorzio che omologa la convenzione conclusa dai coniugi sulla ripartizione delle prestazioni d'uscita della previdenza professionale è opponibile agli istituti di previdenza interessati nella misura in cui questi ultimi abbiano confermato l'attuabilità della regolamentazione adottata ai sensi dell'art. 141 cpv. 1 CC.
Se un istituto di previdenza rifiuta di dare seguito a un giudizio di divorzio per il fatto che la ripartizione prevista non sarebbe attuabile, il giudice delle assicurazioni sociali, adito per petizione dal coniuge creditore, deve verificare se il giudizio in questione è opponibile all'istituto di previdenza. In caso affermativo, egli deve rinviare l'attore alla procedura di esecuzione forzata. Altrimenti, egli deve entrare nel merito dell'azione, verificare l'attuabilità dell'accordo omologato dal giudice del divorzio e rendere, se del caso, un giudizio di condanna nei confronti dell'istituto di previdenza.