Regesto
1. Art. 272 cpv. 6 PPF. Questa disposizione non conferisce alle parti un diritto di consultare gli atti piů esteso di quello accordato dalla procedura cantonale.
2. Art. 249 PPF. Questo principio non concerne restrizioni alle prove risultanti dal fatto che il diritto cantonale, per motivi diversi dall'apprezzamento delle prove, non ammette taluni mezzi di prova o non li ammette che a certe condizioni.