Regesto
Art. 10 cpv. 2, 13 cpv. 1, 36 Cost.; art. 8 CEDU; art. 75 cpv. 3 CP; art. 35 lett. j e art. 89 del regolamento vodese del 16 agosto 2017 sullo statuto delle persone condannate che eseguono una pena detentiva o una misura (RSPC); controllo della corrispondenza di un detenuto da parte della struttura carceraria.
Fatta eccezione dei motivi di ordine e di sicurezza della struttura carceraria, le relazioni del detenuto con il mondo esterno sono disciplinate dal piano di esecuzione della sua sanzione penale (art. 75 cpv. 3 CP e art. 35 lett. j RSPC). In questo ambito, ove le vittime siano dei fanciulli suscettibili di essere esposti a un rischio di vittimizzazione secondaria, di intimidazioni e di rappresaglie, gli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della loro vita privata (art. 13 cpv. 1 Cost. e art. 8 CEDU) impongono l'adozione di particolari misure di protezione finanche nelle relazioni tra gli individui. Esiste in particolare un importante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 Cost.) a tutelare la personalità di fanciulli, vittime di crimini di precipua gravità, nell'ambito del controllo della corrispondenza del loro padre detenuto, autore dei reati (consid. 5).