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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Provvedimenti d'urgenza ai sensi degli art. 77 segg. LBI.
1. Art. 77 cpv. 2 LBI. La controparte del richiedente, alla quale incombe di vincere la presunzione a lei sfavorevole risultante dall'art. 67 cpv. 1 LBI, non può essere tenuta a fornire una prova piena; è sufficiente che essa renda verosimili i fatti determinanti (consid. 2). Come può essere provata tale verosimiglianza (consid. 2 e consid. 3)?
2. Art. 79 cpv. 2 LBI. In base a questa disposizione si può prescindere da provvedimenti d'urgenza soltanto ove le garanzie siano già state fornite (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 77 cpv. 2 LBI, art. 67 cpv. 1 LBI, Art. 79 cpv. 2 LBI