Regesto
Art. 37 cpv. 2, art. 118 cpv. 4 LAINF ; art. 21 cpv. 1, art. 82 cpv. 1 LPGA : Riduzione delle prestazioni; diritto transitorio.
Le riduzioni di prestazioni, segnatamente di rendite d'invaliditŕ, praticate dall'assicurazione contro gli infortuni sotto l'imperio dell'art. 37 cpv. 2 LAINF nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 1998 mantengono la loro validitŕ anche dopo l'entrata in vigore della LPGA. L'art. 118 cpv. 4 LAINF prevale sull'art. 82 cpv. 1, seconda frase, LPGA. (consid. 2)