Regesto
Art. 14 cpv. 1 lett. b LADI (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003); art. 2 ALC; art. 9 cpv. 2 allegato I ALC; art. 7 n. 2 del regolamento n. 1612/68: Natura giuridica dell'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione ed euro-compatibilitŕ della clausola di domicilio svizzero.
L'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione di cui all'art. 14 cpv. 1 LADI costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7 n. 2 del regolamento n. 1612/68 e, di riflesso, dell'art. 9 cpv. 2 allegato I ALC (consid. 8.8).
Pur rappresentando uno strumento idoneo all'accertamento dell'esistenza di un nesso reale con il mercato del lavoro elvetico, la condizione di domicilio svizzero introdotta dall'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI non appare, alla luce del caso di specie, obiettivamente giustificata e proporzionata (consid. 9.8).
Il divieto di discriminazione convenzionale (art. 9 cpv. 2 allegato I ALC) prevale nella situazione concreta sulla disciplina di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI (consid. 11.6).