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Regesto

Art. 117 cpv. 1 e art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD; interruzione del termine di prescrizione; rapporti di rappresentanza in materia fiscale e imputazione della conoscenza.
Il termine "comunicato" dell'art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD deve essere interpretato in modo analogo al termine "notifica" (consid. 3.5.4). Un nuovo termine di prescrizione ricomincia a decorrere solo quando l'autorità fiscale, con il suo atto ufficiale o con una notifica a tal proposito, entra nella sfera d'influenza del contribuente o della persona solidalmente responsabile con lui, di modo che la persona interessata possa prendere conoscenza dell'atto ufficiale e che, secondo le regole della buona fede, ci si possa attendere che ne prenda conoscenza. Resta riservato il caso in cui la persona interessata ha effettivamente preso conoscenza in altro modo del contenuto o almeno dell'esecuzione dell'atto ufficiale (consid. 3.5.5). I rapporti di rappresentanza in materia fiscale consentono un'imputazione della conoscenza; essi possono essere stabiliti senza alcun requisito formale particolare. Un rapporto di rappresentanza in materia fiscale può tuttavia essere dedotto dalle circostanze solo se una dichiarazione di volontà da parte del contribuente è riconoscibile in modo univoco (consid. 3.7.1). Un'unica richiesta di proroga da parte di una società fiduciaria per un contribuente non è sufficiente (consid. 3.7.2).

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Referenzen

Artikel: Art. 117 cpv. 1 e art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD, art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD