Regesto
Rigetto provvisorio dell'opposizione; termine per inoltrare l'azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF).
Considerato che al ricorso cantonale depositato contro la decisione di rigetto dell'opposizione č stato conferito effetto sospensivo - il quale esplica effetti ex tunc -, il termine per l'inoltro dell'azione di disconoscimento del debito inizia unicamente a decorrere con la notifica della sentenza su ricorso (consid. 3 e 4).