Regesto
Art. 50 LAI; art. 84 OAI; art. 45 LAVS; art. 76 cpv. 1 OAVS.
- L'autorizzazione a versare la rendita a un terzo, oppure ad un'autorità, può essere validamente data solo dopo che la commissione dell'assicurazione per l'invalidità si è pronunciata sul diritto alla rendita stessa (consid. 2b).
- L'autorizzazione di versare la rendita a un terzo o all'autorità non esplica effetto nei confronti della cassa di compensazione se non attribuita mediante l'apposito formulario (consid. 3).
- Indeciso il tema della compatibilità di una disposizione cantonale, in tema di assistenza, la quale prevede il pagamento di rendite a terzi anche se le condizioni previste dagli art. 45 LAVS e art. 76 OAVS, come pure le esigenze meno rigorose comunque previste dalla giurisprudenza, non sono adempiute (consid. 5).