Regesto
Fallimento. Graduatoria.
1. La decisione con la quale l'amministrazione del fallimento respinge un credito che formava l'oggetto d'una causa al momento dell'apertura del fallimento, invece di registrarla semplicemente per memoria nella graduatoria, giusta l'art. 63 cpv. 1 RUF, non č radicalmente nulla, ma soltanto annullabile entro il termine dell'art. 17 cpv. 2 LEF. Inizio di questo termine (consid. 1).
2. Quando una simile decisione non viene impugnata nel termine utile, la vertenza sul quesito di sapere se il credito litigioso sarŕ preso in linea di conto nella ripartizione, deve essere proposta nel procedimento aperto per la contestazione della graduatoria, giusta l'art. 250 LEF. Portata del ritiro dell'azione di contestazione della graduatoria proposta dal creditore (consid. 2).
3. Gli art. 207 LEF e 63 RUF sono applicabili anche alle cause pendenti all'estero? (Questione lasciata indecisa) (consid. 3).