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Regesto a

Art. 78 segg. LTF; art. 222 e 429-431 CPP; ammissibilità del ricorso in materia penale.
Il ricorso in materia penale al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza che ordinano la carcerazione di sicurezza nell'ambito di una successiva procedura giudiziaria indipendente concernente l'ordinamento a posteriori di una misura stazionaria. Le domande di risarcimento per carcerazione illegale e di riparazione per torto morale non devono tuttavia essere decise nella procedura di controllo della liceità della carcerazione ma nella procedura di risarcimento prevista dalla legge (consid. 1).

Regesto b

Art. 65 cpv. 1 CP; art. 364a e 364b CPP; ordine e proroga della carcerazione di sicurezza durante la successiva procedura giudiziaria indipendente in materia di misure.
Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), la modifica di una decisione cresciuta in giudicato a detrimento di una persona è possibile soltanto se nuovi fatti o mezzi di prova influenzano i reati giudicati o la questione della colpa. Non sono quindi sufficienti nuovi fatti o mezzi di prova che giustificano solo l'ordinamento a posteriori di una misura stazionaria in virtù dell'art. 65 cpv. 1 CP. In tali circostanze, l'applicazione dell'art. 65 cpv. 1 CP risulta contraria alla Convenzione. Se il pubblico ministero al momento della condanna non tiene conto di segnali indicanti la necessità di una misura, deve essergli rimproverato un comportamento non diligente, ciò che inoltre mette seriamente in discussione l'ammissibilità dell'ordinamento a posteriori di una misura stazionaria diversi anni dopo il reato e dopo l'esecuzione completa della pena inizialmente pronunciata. È inoltre dubbio se l'art. 65 cpv. 1 CP possa trovare applicazione a una pena detentiva pronunciata con la condizionale e poi revocata. Considerate queste circostanze, il ricorrente non doveva temere seriamente che una misura nei suoi confronti sarebbe stata pronunciata a posteriori in applicazione dell'art. 65 cpv. 1 CP. La condizione per ordinare la carcerazione di sicurezza durante la successiva procedura giudiziaria indipendente, ossia il fatto che l'esecuzione di una sanzione privativa della libertà fosse seriamente prevedibile, non era quindi adempiuta (consid. 2-4).

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Referenzen

Artikel: Art. 65 cpv. 1 CP, art. 222 e 429-431 CPP, art. 364a e 364b CPP