Regesto
Art. 35 cpv. 1 OG.
Restituzione per inosservanza di un termine.
Colpa di un avvocato che trasmette per posta ordinaria al suo cliente una sentenza a questi sfavorevole ed omette poi di cerziorarsi, prima della scadenza del termine per la presentazione del ricorso per riforma, se il cliente intende ricorrere o no.