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Regesto

Art. 9 LPGA; art. 42 cpv. 1 e 2 LAI; art. 37 cpv. 1-3 OAI; grande invalidità; diritto all'assegno per grande invalido.
Se una persona assicurata può compiere un atto ordinario della vita soltanto in modo inusuale o con uno sforzo irragionevole, non è ancora possibile concludere direttamente che ha bisogno di aiuto e che quindi è una grande invalida ai sensi dell'art. 9 LPGA. È piuttosto necessario che la persona assicurata possa compiere l'atto della vita in questione con l'aiuto di terzi in un modo che, rispetto all'esecuzione autonoma, corrisponda alle abitudini usuali rispettivamente comporti uno sforzo minore (consid. 4.3.2).

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Referenzen

Artikel: Art. 9 LPGA, art. 42 cpv. 1 e 2 LAI, art. 37 cpv. 1-3 OAI