Regesto
Convenzione sullo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951.
Azione diretta a far accertare l'esistenza di un matrimonio; riconoscimento di un giudizio di divorzio pronunciato all'estero.
La sentenza di divorzio conseguita da un rifugiato domiciliato in Svizzera nello Stato di cui ambedue i coniugi sono cittadini non puň essere riconosciuta in Svizzera almeno nel caso in cui la parte convenuta, anch'essa rifugiata con domicilio in Svizzera, non sia entrata nel merito della causa di divorzio.