Regesto
Art. 19 n. 1 cpv. 4 LS. Fatto di negoziare stupefacenti per terzi.
Il fatto di negoziare stupefacenti per terzi, ai sensi di tale disposizione di legge, non presuppone un'attivitą effettuata per mestiere; non occorre un'attivitą professionale e ripetitiva.