Regesto a
Art. 16 cpv. 1, art. 33 e 33a LIFD ; art. 7 cpv. 1 e art. 9 cpv. 2 lett. a LAID ; anticipi relativi alla riduzione di base giusta la legge federale che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietŕ; condono a posteriori di anticipi non rimborsati e degli interessi maturati sugli stessi quale incremento del reddito.
Quando la Confederazione accorda al proprietario di un bene immobile degli anticipi relativi alla riduzione di base sotto forma di prestito soggetto a interessi, conformemente all'art. 36 segg. LCAP, e concede in seguito al destinatario il condono degli anticipi non ancora rimborsati cosě come degli interessi maturati sugli stessi, detto condono comporta un incremento imponibile del patrimonio (consid. 4 e 5).
Regesto b
Art. 127 cpv. 3 Cost.; divieto della doppia imposizione intercantonale; condono di anticipi non rimborsati relativi alla riduzione di base e degli interessi maturati sugli stessi.
Il condono di anticipi non rimborsati relativi alla riduzione di base (compresi gli interessi maturati sugli stessi) non costituisce né un beneficio di carattere finanziario, né un'altra forma di reddito; si tratta invece di un incremento del patrimonio in rapporto con la sostanza immobiliare, la cui imposizione compete al Cantone di situazione (consid. 7).