Regesto
Art. 13 CP.
Quando un periodo di tempo relativamente lungo č trascorso dalla perizia psichiatrica stesa secondo questo disposto, occorre in generale esaminare se essa č ancora concludente.
Tuttavia, una nuova perizia č necessaria solo se, a motivo di circostanze intervenute o scoperte nel frattempo, il giudice dubita che ci si possa ancora fondare sulla precedente o se dei dubbi, su questo punto, s'impongono tanto imperiosamente da non poter altrimenti essere eliminati.