Regesto
Art. 20 cpv. 2 LAINF, art. 31, 32 cpv. 5 e 33 cpv. 1 OAINF. Procedendo a nuova determinazione della rendita complementare in seguito a modifica delle parti di rendita AVS o AI destinate ai familiari, le rendite completive o per figli dell'AVS/AI sono dedotte dal guadagno assicurato limitatamente all'importo che sarebbe stato erogato se il diritto alle stesse fosse giŕ esistito al momento del primo concorso delle prestazioni (cioč alla nascita del diritto alla rendita complementare).