Regesto
Art. 271a cpv. 1 lett. d CO; protezione temporale contro la disdetta durante un procedimento di conciliazione o giudiziario in relazione con la locazione.
La protezione temporale secondo l'art. 271a cpv. 1 lett. d CO si estende dalla promozione dell'azione fino alla conclusione definitiva del procedimento, indipendentemente dal momento in cui il locatore č stato informato della procedura o avrebbe in buona fede potuto esserne a conoscenza (consid. 2).