Regesto a
Provvedimenti coercitivi in materia penale (art. 196 segg. e 263 segg. CPP); potere d'esame libero del Tribunale federale ( art. 36 e 190 Cost. , art. 95 lett. a, art. 98 e 106 cpv. 2 LTF ).
Il Tribunale federale esamina liberamente le decisioni relative a provvedimenti coercitivi in materia di procedura penale (art. 196 lett. a-c CPP). La limitazione dei motivi di ricorso prevista dall'art. 98 LTF (misure cautelari) e il principio dell'allegazione ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF non sono applicabili. Ciò vale anche per gli ordini di sequestro d'oggetti o di valori patrimoniali (art. 263 segg. CPP; consid. 2.2).
Regesto b
Sequestro conservativo in vista di garantire una pretesa di risarcimento (art. 263 CPP, art. 70, 71 e 73 CP ).
Un sequestro può essere pronunciato in vista di garantire un'eventuale pretesa di risarcimento dello Stato in applicazione dell'art. 71 cpv. 3 CP (consid. 4.1.2). Questo provvedimento conservativo è possibile anche in presenza di un accusatore privato: questi deve in effetti poter tutelare le sue aspettative al possibile assegnamento in suo favore di una parte di questa pretesa (art. 73 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 CP; consid. 4.2).
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