Regesto
Rigetto dell'opposizione per crediti d'imposta.
1. Il rigetto definitivo dell'opposizione può essere pronunciato soltanto se il titolo su cui si fonda la domanda di rigetto è passato in giudicato in senso formale, ciò che costituisce un presupposto della sua esecutività; in particolare va provata l'avvenuta notifica di una tassazione fiscale.
2. Ove l'interessato contesti d'aver ricevuto una decisione inviata mediante lettera non raccomandata, non è sufficiente per provare l'avvenuta notifica che l'autorità attesti che la decisione è cresciuta in giudicato. La prova può nondimeno essere fornita anche in base all'insieme delle circostanze del caso concreto.