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Regesto

Art. 14 cpv. 1 lett. b LPC; art. 13 cpv. 1 dell'ordinanza del Canton San Gallo sulla rifusione delle spese di malattia e di invaliditā nelle prestazioni complementari; art. 8 cpv. 1 e art. 13 cpv. 1 Cost.; spese di malattia e di invaliditā.
Una norma cantonale di applicazione che regola le spese di malattia di invaliditā da rifondere nel quadro delle prestazioni complementari, la quale non prevede la presa a carico delle spese di custodia di un figlio in buona salute in una struttura di accoglienza di giorno come nella previgente OMPC, č conforme alla legge (consid. 6.2).
Questa situazione non comporta una disparitā di trattamento con i figli che sono durevolmente collocati presso terzi (consid. 6.3); una tale disposizione non viola di principio nemmeno il rispetto della vita familiare (consid. 6.4).

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Referenzen

Artikel: Art. 14 cpv. 1 lett. b LPC, art. 8 cpv. 1 e art. 13 cpv. 1 Cost.