Regesto
Art. 85 cpv. 2 CPP; forma della notificazione.
Di principio una notificazione mediante invio Posta A Plus non soddisfa le esigenze legali dell'art. 85 cpv. 2 CPP. Nonostante la violazione dell'art. 85 cpv. 2 CPP, la notificazione può essere valida, se è possibile provare in altro modo che il destinatario ha preso conoscenza dell'invio e sono garantiti gli interessi degni di protezione del destinatario (diritto di informazione). In presenza di particolari norme di notifica, come ad esempio la notificazione contro ricevuta prevista dall'art. 85 cpv. 2 CPP, non è sufficiente che l'invio giunga nella sfera d'influenza del destinatario. Determinante è piuttosto che questi ne abbia effettiva conoscenza (consid. 2.3.1 e 2.3.2).