Regesto
Ordine pubblico procedurale (art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP). Ricusazione di un perito arbitrale che dia l'apparenza di essere prevenuto.
Un lodo arbitrale puň essere impugnato per violazione dell'ordine pubblico procedurale, conformemente all'art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP, anche se i vizi di procedura invocati non rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 190 cpv. 2 lett. a-d LDIP (consid. 3a e b).
Il diritto d'invocare un motivo di ricusazione č perento se non viene fatto valere immediatamente nel corso della procedura arbitrale (consid. 3c e d).
L'ordine pubblico procedurale non č violato se un motivo di ricusazione non viene esaminato d'ufficio (consid. 4).