Regesto
Art. 4 cpv. 2 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio; art. 3 CP; art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr; art. 4 OCCS; assenza dell'autorizzazione a condurre in caso di imminente passaggio del confine; competenza territoriale e diritto applicabile.
Ai posti di confine siti sul territorio tedesco, concordati ai sensi della Convenzione, le guardie di confine svizzere sono competenti per controllare l'autorizzazione a condurre delle persone in entrata sul veicolo. In caso di presunta violazione dell'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr, il perseguimento penale compete alle autoritŕ svizzere (consid. 1).