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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Privilegio nel fallimento per le pretese dell'assicurazione malattie sociale (art. 219 cpv. 4 "seconda classe" lett. c LEF).
Il privilegio nel fallimento sussiste unicamente per i crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale e non si estende alle pretese concernenti le spese d'interpellazione e i costi amministrativi dell'assicuratore (consid. 3).