Regesto
Art. 29 cpv. 2 Cost.; impugnazione di una decisione di aggiudicazione da parte di più offerenti; effetto inscindibile delle decisioni dell'autorità di ricorso; esigenza di una coordinazione sostanziale.
Oggetto del procedimento (consid. 1). Una decisione di aggiudicazione ha un effetto uniforme e inscindibile nei confronti di tutti gli offerenti; se una tale decisione è contestata da più offerenti, le sentenze dell'autorità di ricorso esplicano anche degli effetti inscindibili, ciò che impone una loro coordinazione (consid. 4.1 e 4.2). Una coordinazione formale nel senso della congiunzione delle procedure non è obbligatoria; una coordinazione sostanziale è invece in ogni caso necessaria (consid. 4.3). In questo senso dev'essere garantita una coordinazione temporale dei giudizi resi dall'autorità di ricorso (consid. 4.3.1); inoltre devono essere salvaguardati i diritti procedurali di tutti gli offerenti che partecipano ai differenti procedimenti (consid. 4.3.2); infine, l'autorità di ricorso deve pronunciarsi nella stessa composizione nei procedimenti paralleli (consid. 4.3.3).