Regesto
Il ricorso di diritto pubblico č l'unico rimedio di diritto esperibile per impugnare un decreto cantonale di portata generale, anche nel caso in cui quest'ultimo abbia per oggetto una delle materie a cui fa riferimento l'art. 73 cpv. 1 LAID (consid. 1a).
La regolamentazione, prevista dall' art. 9 cpv. 1 e 2 LAID , relativa alla deduzione delle spese necessarie al conseguimento del reddito e alle deduzioni generali č in linea di massima esaustiva (consid. 4).
Annullamento di disposizioni cantonali che prevedono un limite massimo alle deduzioni per le spese di malattia, d'infortunio o d'invaliditŕ e per l'amministrazione della sostanza mobiliare; conseguenze di questo annullamento ( art. 72 cpv. 2 e 3 LAID ; consid. 5a).