Regesto
Domanda riconvenzionale nella procedura semplificata (art. 224, art. 243 e art. 94 CPC ); azione parziale e azione riconvenzionale di accertamento negativo (art. 86 CPC).
L'art. 224 cpv. 1 CPC vieta in linea di principio alla parte convenuta di proporre nella procedura semplificata una domanda riconvenzionale, che in ragione del suo valore litigioso superiore a fr. 30'000.- rientra nel campo di applicazione della procedura ordinaria (consid. 2 e 3). Da ciň non toccato e ammissibile č il caso in cui la parte convenuta propone un'azione riconvenzionale di accertamento negativo quale reazione a un'azione parziale in senso proprio, anche se il suo valore litigioso ha per conseguenza l'applicazione della procedura ordinaria (consid. 4).