Regesto
Art. 3 CEDU, Patto ONU II e AIMP; art. 9 Cost., art. 97, 105 e 107 LTF ; garanzie diplomatiche dello Stato richiedente in relazione con un trattamento conforme ai diritti dell'uomo della persona della quale è chiesta l'estradizione.
Esame del rispetto del principio dell'effetto vincolante della decisione di rinvio (consid. 3).
Riepilogo del tenore delle garanzie diplomatiche chieste allo Stato richiedente (consid. 4.1). Esame della qualità di queste assicurazioni nel caso in esame (estradizione alla Russia di una persona accusata di reati economici), segnatamente riguardo agli undici criteri raccomandati dalla CorteEDU (consid. 4.4). Visto in particolare il meccanismo diplomatico di controllo messo in opera dalle autorità dello Stato richiesto allo scopo di garantirne il rispetto ("monitoring"), conferma dell'ammissibilità dell'estradizione mediante l'ottenimento di queste garanzie (consid. 4.6-4.9).