Regesto
Art. 143 cpv. 1 LEF; art. 47 cpv. 2, 63 cpv. 1 RFF.
Termine suppletorio di 10 giorni, consecutivo ad una procedura di reclamo, concesso dall'autorità cantonale di vigilanza all'aggiudicatario per consentirgli di pagare il prezzo d'aggiudicazione; avendo come risultato una proroga dell'effetto sospensivo accordato al reclamo, tale termine si giustifica per ragioni di ordine pratico ed è conforme alla giurisprudenza.