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Regesto

Art. 5 Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC); art. 11 n. 2 della Direttiva 2008/115/CE; art. 5 cpv. 2 Cost.; art. 67 cpv. 2 e 3 nonché art. 96 LStr; condizioni e durata del divieto d'entrata; minaccia (grave) per la sicurezza e l'ordine pubblici.
Portata dell'art. 67 LStr, in relazione con l'ALC. Un divieto d'entrata per una durata massima di cinque anni (cfr. art. 67 cpv. 2 LStr) può essere pronunciato nei confronti di uno straniero che beneficia dell'ALC unicamente in presenza di una minaccia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici, di natura a privarlo del suo diritto di soggiorno in Svizzera ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC. Le esigenze sono quindi più elevate di quelle previste dall'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr applicabili agli altri stranieri (consid. 5). Per contro non vi è alcuna differenza di trattamento rispetto alla pronuncia di un divieto d'entrata per una durata superiore a cinque anni, poiché l'art. 67 cpv. 3 LStr presuppone una minaccia caratterizzata che va oltre la minaccia che giustifica la perdita del diritto di soggiorno in Svizzera ai sensi dell'ALC (consid. 6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 5 cpv. 2 Cost., art. 5 Allegato I ALC