Regesto
Solo gli atti, in principio pubblicati, adottati dalle autorità cantonali in senso stretto elencate in maniera esaustiva all'art. 3 cpv. 2 della legge cantonale sulla giurisdizione costituzionale possono essere sottoposti al controllo della Corte costituzionale vodese; interpretazione non arbitraria di tale disposizione (consid. 2).
Gli art. 29 Cost. e 13 CEDU non ostano a questa interpretazione (consid. 3.1).
L'art. 35 cpv. 2 Cost. garantisce che gli atti materiali ("Realakte") della FAREAS adottati sulla base del controverso regolamento della casa possano, in caso di ingerenza seria in un diritto fondamentale, fare l'oggetto di un controllo giuridico (concreto) alle condizioni precisate in DTF 128 II 156 (consid. 3.2).