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Regesto

Art. 61 cpv. 1 CO; ammissibilità del ricorso per riforma rivolto contro una decisione che ammette la responsabilità del cantone per gli atti dei suoi agenti.
Il ricorso per riforma è inammissibile quando le pretese litigiose soggiaciono al diritto pubblico cantonale; a questo riguardo, poco importa che il danneggiato sia o no un impiegato dell'ente pubblico (consid. 1a).
Il ricorso per riforma è proponibile qualora si debba tenere conto del privilegio di responsabilità del datore di lavoro previsto dall'art. 44 cpv. 2 LAINF (consid. 1b).

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referenza

Articolo: Art. 61 cpv. 1 CO, art. 44 cpv. 2 LAINF