Regesto
Art. 28 LPP, art. 331b, 342 cpv. 1 lett. a CO .
Dopo circa tre anni e mezzo di affiliazione, la prestazione di libero passaggio di un funzionario uscente dalla Cassa pensioni del personale del Cantone di Zurigo non include, secondo lettera e sistematica degli statuti, le somme di riscatto che sarebbero state normalmente a carico dell'affiliato, ma che sono state versate dallo Stato, in virtł di speciale disposizione statutaria e sulla base di una risoluzione del governo cantonale.
Diversamente da quelle che vincolano le istituzioni di diritto privato ai loro affiliati, i rapporti tra istituzioni di diritto pubblico e assicurati, in tema di previdenza pił estesa, non si fondano su un contratto di previdenza, ma direttamente sulla legge.
Pertanto il trasferimento al datore di lavoro dell'obbligo di riscatto a carico dell'affiliato non necessitava, in concreto, di una convenzione scritta (come in DTF 118 V 229), ma, secondo gli statuti, di un provvedimento governativo.